Con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Tuttavia, in caso di ravvedimento con errori nell’applicazione degli interessi e/o delle sanzioni dovute, l’amministrazione finanziaria riconoscerà la regolarizzazione come parziale, limitatamente alla quota parte di tributo pagato dagli interessi e sanzioni effettivamente versati. Chiarimenti in questo senso sono arrivati in passato da parte della stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E/2011.
Ravvedimento parziale
Un importante principio ribadito con la circolare n. 27/2013 in tema di regolarizzazione dei versamenti effettuati mediante ravvedimento operoso, è che tale procedura produce i suoi effetti anche quando il conteggio dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni sia inesatto a seguito di errori banali, restando però valido limitatamente alla parte di pagamento effettuata regolarmente.
Sanzioni
Questo significa che il Fisco non può disconoscere gli effetti del ravvedimento in casi di carenze, anche di modesto importo, riguardanti gli interessi e/o le sanzioni oggetto di versamento, ma anche che l’Ufficio irrogherà la sanzione ordinaria del 30% solo sulla parte del pagamento non effettuata e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data scelta per il versamento da correggere.
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