le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere a erogare gli importi superiori a 5.000 euro senza effettuare i canonici controlli. Lo chiarisce l'Agenzia Delle Entrate Riscossione nelle FAQ sul Decreto Agosto pubblicate sul portale istituzionale. Pagamenti PA senza verifiche fiscali fino al 15 ottobre 2020: pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica che devono corrispondere importi superiori a 5.000 euro possono procedere senza i canonici controlli. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate Riscossione nelle FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul portale istituzionale il 18 agosto 2020 per fare chiarezza sulle novità del Decreto Agosto.
Pagamenti PA senza verifiche fiscali fino al 15 ottobre
Il DL numero 104/2020 ha spostato in avanti, al 15 ottobre 2020, il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, che il Decreto Rilancio aveva fissato al 31 agosto 2020. Stand by più lungo, quindi, per le verifiche fiscali per i pagamenti dalla PA e dalle società partecipate. Ma non solo.La scadenza, come sottolineano i chiarimenti disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, riguarda anche altri aspetti: la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione;
i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020;
le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi che derivano dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio su stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. In particolare il Decreto Agosto congela le verifiche fiscali previste dall’articolo 48 bis del DPR 602/73 come passaggio preliminare al pagamento di importi superiori a 5.000 euro. Via libera ai Pagamenti PA fino al 15 ottobre: non sono necessarie le verifiche fiscali Il testo impone alle PA e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare “anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (5.000 euro)”.
Se dai controlli fiscali emergono delle inadempienze, pubbliche amministrazioni e società non procedono con il pagamento e sono tenuti a segnalare l’irregolarità all’agente della riscossione competente per territorio, per favorire l’attività di riscossione.
La sospensione delle verifiche fiscali è valida dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 per tutti i contribuenti, e dal 21 febbraio solo per coloro che alla stessa data avevano residenza, sede legale o anche operativa nella prima zona rossa individuata dal DPCM del 1° marzo 2020.
Sulle verifiche già effettuate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiarisce:
“Restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario”