Con l’ordinanza n. 15538/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito la legittimità dell’accertamento bancario a carico degli imprenditori e la documentazione necessaria a giustificare i versamenti in contanti effettuati sul conto corrente.
>Accertamento bancario su versamenti in contanti: la sentenza
Il caso preso in esame dagli ermellini riguardava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un esercente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di monopolio e da bar per via di versamenti in contante per 500mila euro non giustificati riscontrati dopo l’attivazione delle indagini bancarie.
L’imprenditore aveva impugnato l’atto impositivo e i giudici di prima istanza gli avevano dato ragione, ritenendo valida la giustificazione avanzata dal contribuente che dimostrava come l’importo dei contanti versati fosse congruo ai ricavi dichiarati nel periodo d’imposta come frutto delle vendite dei prodotti di monopolio e dagli incassi del bar.
La decisione era poi stata confermata anche in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Il Fisco era quindi ricorso in Cassazione contestando la violazione dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 non avendo la Ctr tenuto conto del principio secondo cui i dati e gli elementi tratti dalle indagini bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso, visto che l’imprenditore non era stato in grado di produrre documentazione contabile idonea a giustificare in maniera analitica la natura reddituale dei versamenti in contante riscontrati dalla Guardia di finanza e contestati sul conto corrente. Ai fini probatori, inoltre, non rileva in alcun modo l’adozione di un regime di contabilità semplificata – che secondo l’imprenditore non rendeva possibile tali riscontri – e la generica corrispondenza tra i ricavi contabilizzati e i versamenti.
Il giudice di merito deve obbligatoriamente operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata (in tal senso Cassazione n. 21800/2017), valutando il dato oggettivo, costituito in questo caso dall’entità di versamenti in conto corrente superiore a quella giustificata, posto a fondamento della motivazione dell’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione nn. 7371/2020 e 30786/2018).
I giudici di merito del caso esaminato, invece, si erano limitati a constatare una potenziale corrispondenza tra l’importo dei versamenti e quello dichiarato, omettendo qualsiasi valutazione del dato oggettivo, costituito dall’entità di versamenti in conto corrente di ammontare superiore rispetto alla massa giustificata, violando l’articolo 32 del Dpr n. 600/1973, come sostenuto legittimamente dal Fisco.
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