Scadenza il 20 agosto per le imposte della dichiarazione dei redditi 2020. Saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive dovranno essere versate con maggiorazione dello 0,40% da parte delle partite IVA.
La nuova scadenza delle imposte sui redditi Irpef, Ires, forfettari e cedolare secca è ormai dietro l’angolo. Nonostante il pressing di partite IVA e commercialisti, nel decreto agosto non c’è la proroga lunga dei versamenti di saldo ed acconto.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 proroga al 30 aprile 2021 esclusivamente la scadenza del secondo acconto del 30 novembre subordinando la possibilità di rinvio al calcolo del calo di fatturato registrato, che dovrà esser pari almeno al 33% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La scadenza per il versamento delle imposte sui redditi 2020 senza maggiorazione era fissata al 20 luglio per tutte le partite IVA che esercitano attività per le quali si applicano gli ISA, forfettari compresi. Si ricorda che il termine ordinario del 30 giugno è stato prorogato con il DPCM del 29 giugno 2020..
Per il versamento di saldo ed acconto delle imposte sui redditi 2020 siamo quindi agli sgoccioli. Il 20 agosto è la scadenza per mettersi in regola ed evitare l’applicazione di sanzioni in caso di pagamento tardivo. L’importo dovuto dovrà essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
Si ricorda che l’Irpef, così come Ires, Irap, cedolare secca e tutte le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2020, potranno essere rateizzate, sia per quanto riguarda il saldo dovuto per il 2019 che l’acconto d’imposta relativo al 2020.
Per il versamento del saldo d’imposta e di prima rata di acconto delle imposte è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale.
L’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi. Il termine del secondo acconto, ricordiamo, è stato prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto agosto.
Il rinvio riguarda però esclusivamente i titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, compresi i forfettari.
Secondo quanto previsto dal Decreto di Agosto nr. 104/2020 potranno beneficiare del rinvio del termine per il pagamento dell’acconto di novembre esclusivamente i contribuenti che hanno subito una riduzione di fatturato pari almeno al 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020: chi non paga per cause di forza maggiore evita le sanzioni?
Il versamento delle imposte sui redditi 2020 ha causato non pochi malumori da parte di partite IVA ed intermediari.
Considerando la difficile situazione economica, è stata richiesta a più riprese una proroga lunga dei termini di scadenza, almeno al 30 settembre 2020.
Il rinvio dei termini per il versamento del saldo ed acconto delle imposte non c’è stato. Per chi non riuscirà ad adempiere in tempo, è bene ricordare che la normativa tributaria prevede un’ancora di salvezza.
Si tratta delle disposizioni relative alle sanzioni tributarie e, nel dettaglio, di quanto previsto dall’art.6 comma 5 del decreto legislativo nr. 472/1997 relativo alle cause di non punibilità.
La normativa vigente prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore.”
Si parla di cause di forza maggiore - secondo la giurisprudenza nazionale ed unionale - in caso di sussistenza di elementi di carattere oggettivo e soggettivo che portano ad un impedimento nell’esecuzione degli adempimenti fiscali.
A questo riguardo, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la circolare nr. 8/E/2020 che nella risposta n. 1.7, relativa all’emissione della fattura elettronica, richiama ad alcuni precedenti di giurisprudenza per l’individuazione della causa di forza maggiore:
In sostanza, anche l’Agenzia delle Entrate riconosce che l’emergenza, seppur con verifica specifica per ciascun contribuente, può portare alla non applicazione del regime sanzionatorio per causa di forza maggiore. Ovviamente non si tratta di una deroga applicabile in automatico, ma che potrebbe essere valutata in sede di contenzioso.
Si tratta tuttavia di un elemento da considerare nei casi di comprovate difficoltà economiche, che potrebbero comportare l’impossibilità nel pagamento delle imposte entro i termini di scadenza ordinari.
Ulteriori informazioni scrivete alla Segreteria